La legge di Bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018 n. 145), nel modificare il DPR 18/1967, ha previsto nuove modalità per l’erogazione di contributi finalizzati alla partecipazione dell’Italia ad iniziative di pace e umanitarie in sede internazionale.
Tale normativa prevede la possibilità di concessione di tali contributi a soggetti privati italiani e stranieri, sempre nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento.
Gli Avvisi di pubblicità per la presentazione, da parte dei soggetti privati, delle proposte di concessione dei contributi sono consultabili sul sito del MAECI al seguente link: https://www.esteri.it/it/trasparenza_comunicazioni_legali/sovvenzioni_contributi_sussidi_vantaggi_economici/criterimodalita/
Si attira in particolare l’attenzione sull’art. 4 degli avvisi il quale prevede che, per i soggetti che hanno sede legale presso un paese extra-UE, la domanda debba essere presentata esclusivamente per il tramite della Rappresentanza Diplomatica italiana competente territorialmente (comma 2) e che, in luogo della dichiarazione sostitutiva di certificazioni secondo il modello allegato all’avviso, gli stessi soggetti debbano produrre documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, legalizzata dalla Rappresentanza Diplomatica competente territorialmente (comma 5).
Il termine finale stabilito dagli Avvisi per la presentazione delle domande per i contributi in questione è fissato al 13 settembre 2024 per gli Avvisi DGMO e DGAP e 30 settembre 2024 per l’Avviso DGUE, e farà fede, al riguardo, il timbro apposto dalla Rappresentanza Diplomatica al momento della ricezione della domanda (comma 6).